La fiscalità dell'innovazione e della tecnologia

20.4.2021
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In ambito innovazione e tecnologia, la legislazione fiscale prevede diverse disposizioni che incentivano gli investimenti. Ecco alcune delle principali agevolazioni fiscali per le imprese
La legislazione fiscale si arricchisce sempre più di disposizioni che incentivano gli investimenti in innovazione e tecnologia. Si pensi, ad esempio, al bonus ricerca sviluppo e innovazione, che riconosce un credito di imposta di ammontare variabile a seconda della tipologia di spesa sostenuta.
O, ancora, agli incentivi fiscali per investimenti in pmi e startup innovative, che riconoscono alle persone fisiche “non imprenditori” una detrazione Irpef pari al 30% (50% in alcuni casi) dell'investimento (con un beneficio fiscale che può raggiungere i 300mila euro all'anno) e ai soggetti che esercitano attività di impresa (ad esempio, le società di capitali) una deduzione dall'imponibile Ires pari al 30% dell'investimento (con un beneficio fiscale massimo di circa 130mila euro all'anno).

Vi è poi il regime “patent box”, che consente di ridurre alla metà la tassazione del reddito derivante dagli intangibles. Tale agevolazione, che può portare a risparmi fiscali significativi (senza limiti di importo) soprattutto in presenza di una redditività elevata, è stata utilizzata, in una fase iniziale, principalmente da imprese che detenevano marchi importanti; attualmente l'agevolazione non è più applicabile ai marchi ma è di grande interesse per le imprese ad elevato contenuto tecnologico, che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, le quali possono beneficiarne in relazione ai brevetti, al know how ed altri beni immateriali. In una prima fase, per fruire del regime “patent box”, le società che utilizzavano direttamente gli intangibles dovevano preventivamente concludere un accordo (ruling) con l'mministrazione finanziaria. Ora il ruling è divenuto facoltativo e i contribuenti possono scegliere di procedere all'autoliquidazione del beneficio.
Veniamo infine a un'agevolazione che riguarda tutti i beni aziendali ma che risulta di particolare interesse anche per gli intangibles. Si tratta della possibilità, introdotta dalla legge n. 126/2020 per i soggetti che non redigono il bilancio Ias, di rivalutare il valore di bilancio dei beni, ottenendo facoltativamente il riconoscimento ai fini fiscali della rivalutazione mediante il versamento (anche in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali con scadenza, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il 30 giugno 2021) di un'imposta sostitutiva di importo particolarmente incentivante (3%). Per effetto del riconoscimento fiscale, gli ammortamenti sui maggiori valori saranno immediatamente deducibili a partire dall'esercizio 2021 (garantendo, così, un risparmio d'imposta immediato), mentre per il riconoscimento del costo ai fini del calcolo delle plusvalenze derivanti dall'eventuale cessione dei beni si dovrà attendere il 2024. La rivalutazione può anche essere effettuata su singoli beni. La recente risposta a interpello n. 956 rilasciata dalla Direzione centrale grandi contribuenti dell'Agenzia delle Entrate sembra aver risolto, in senso positivo, la questione relativa alla possibilità di rivalutare gli intangibles tutelati giuridicamente anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili come asset nello stato patrimoniale, sono stati – invece - imputati interamente a conto economico al momento di sostenimento delle spese (i.e. per la protezione / estensione della tutela giuridica).
È prevista, inoltre, la possibilità, in questo caso anche per i soggetti Ias e anche con riferimento all'avviamento, di riallineare il valore fiscale (inferiore) a quello contabile (superiore) con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%, con i medesimi effetti temporali previsti per la rivalutazione (ammortamenti sui maggiori valori deducibili a partire dall'esercizio 2021 e riconoscimento del costo ai fini del calcolo delle plusvalenze a partire dall'esercizio 2024). La valorizzazione del patrimonio immateriale può anche presentare vantaggi extratributari, quali una mappatura puntuale degli asset strategici e un maggior riconoscimento di tale patrimonio in termini di valorizzazione in sede di operazioni straordinarie (ad esempio, operazioni di M&A, cessioni o quotazioni).
Veniamo infine a un'agevolazione che riguarda tutti i beni aziendali ma che risulta di particolare interesse anche per gli intangibles. Si tratta della possibilità, introdotta dalla legge n. 126/2020 per i soggetti che non redigono il bilancio Ias, di rivalutare il valore di bilancio dei beni, ottenendo facoltativamente il riconoscimento ai fini fiscali della rivalutazione mediante il versamento (anche in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali con scadenza, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il 30 giugno 2021) di un'imposta sostitutiva di importo particolarmente incentivante (3%). Per effetto del riconoscimento fiscale, gli ammortamenti sui maggiori valori saranno immediatamente deducibili a partire dall'esercizio 2021 (garantendo, così, un risparmio d'imposta immediato), mentre per il riconoscimento del costo ai fini del calcolo delle plusvalenze derivanti dall'eventuale cessione dei beni si dovrà attendere il 2024. La rivalutazione può anche essere effettuata su singoli beni. La recente risposta a interpello n. 956 rilasciata dalla Direzione centrale grandi contribuenti dell'Agenzia delle Entrate sembra aver risolto, in senso positivo, la questione relativa alla possibilità di rivalutare gli intangibles tutelati giuridicamente anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili come asset nello stato patrimoniale, sono stati – invece - imputati interamente a conto economico al momento di sostenimento delle spese (i.e. per la protezione / estensione della tutela giuridica).
È prevista, inoltre, la possibilità, in questo caso anche per i soggetti Ias e anche con riferimento all'avviamento, di riallineare il valore fiscale (inferiore) a quello contabile (superiore) con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%, con i medesimi effetti temporali previsti per la rivalutazione (ammortamenti sui maggiori valori deducibili a partire dall'esercizio 2021 e riconoscimento del costo ai fini del calcolo delle plusvalenze a partire dall'esercizio 2024). La valorizzazione del patrimonio immateriale può anche presentare vantaggi extratributari, quali una mappatura puntuale degli asset strategici e un maggior riconoscimento di tale patrimonio in termini di valorizzazione in sede di operazioni straordinarie (ad esempio, operazioni di M&A, cessioni o quotazioni).