Un nuovo look per le società fiduciarie

10.2.2020
Tempo di lettura: 3'
Hanno da poco compiuto 80 anni. Sono passate attraverso un lungo processo evolutivo. Ma ora si rende necessario un intervento legislativo di riforma che ridisegni il profilo di questi intermediari, proiettandoli nel terzo millennio
Sono da pochissimo passati ottant'anni da quel 23 novembre 1939, giorno in cui venne promulgata la legge n. 1966 istitutiva delle società fiduciarie.
La nascita è da ricondurre alla volontà di dare veste giuridica a un soggetto che in forma di impresa fosse autorizzato a svolgere l'attività di amministrazione dei beni per conto di terzi, con una accezione da subito dichiaratamente ampia, visto che si preferì, dopo un intenso dibattito, la parola beni a quella di patrimoni. Fin da piccole le società fiduciarie hanno dimostrato una forte attitudine a svolgere il compito dell'amministrazione nella forma dell'interposizione reale di persona, dando forma all'intestazione fiduciaria e creando la via italiana a quel fenomeno che in altre giurisdizioni era interpretato dal trust o dalla fiducia germanistica. In ciò furono spronate, a soli tre anni, dal regio decreto n. 239 del 29 marzo 1942 che, nell'istituire la nominatività obbligatoria dei titoli azionari, riconobbe esplicitamente in capo alle società fiduciarie la possibilità di rendersi intestatarie a proprio nome di titoli azionari appartenenti a terzi con l'obbligo di dichiarare le generalità degli effettivi proprietari dei titoli stessi.

Nella loro gioventù hanno sviluppato le doti conferite dalla loro legge istitutiva specializzandosi nella intestazione di partecipazioni di spa e di srl nell'esercizio di quella attività di amministrazione che venne poi definita "classica" o "statica" e percorrendo le attività di rappresentante degli azionisti e degli obbligazionisti, nonché la prestazione della revisione contabile volontaria e della organizzazione aziendale. Da adulte, a più di quarant'anni, si sono rese protagoniste della nascita in Italia delle prime gestioni patrimoniali personalizzate. Siamo nella prima metà degli anni ‘80 e si assiste alla prima vera evoluzione del mercato finanziario italiano. Accanto alla gestione collettiva con la legge n. 77/1983, che fece nascere i primi fondi comuni di investimento, prendono campo le prime gestioni individuali di portafoglio.
Le società fiduciarie dall'amministrazione statica passano alla gestione dinamica e trovano riconoscimento come intermediario abilitato alla prestazione di questo servizio nell'intervento "pretorile" della Consob che, con la comunicazione del 1984, in carenza di disposizioni normative, assoggetta questo servizio alla disciplina del prospetto informativo fornendo una prima regolamentazione di supplenza. Con la legge quadro sull'intermediazione finanziaria n. 1/1991 le società fiduciarie vengono riconosciute come intermediari abilitati alla gestione patrimoniale individuale, iscritte alla sezione speciale dell'albo delle Sim e sottoposte alla vigilanza della Consob, ma viene loro richiesta una specializzazione funzionale con l'esclusione dell'esercizio congiunto dell'attività statica e dinamica.
Le società fiduciarie dall'amministrazione statica passano alla gestione dinamica e trovano riconoscimento come intermediario abilitato alla prestazione di questo servizio nell'intervento "pretorile" della Consob che, con la comunicazione del 1984, in carenza di disposizioni normative, assoggetta questo servizio alla disciplina del prospetto informativo fornendo una prima regolamentazione di supplenza. Con la legge quadro sull'intermediazione finanziaria n. 1/1991 le società fiduciarie vengono riconosciute come intermediari abilitati alla gestione patrimoniale individuale, iscritte alla sezione speciale dell'albo delle Sim e sottoposte alla vigilanza della Consob, ma viene loro richiesta una specializzazione funzionale con l'esclusione dell'esercizio congiunto dell'attività statica e dinamica.
Nella loro maturità le società fiduciarie si sono dimostrate tutt'altro che "statiche" nel settore dell'amministrazione: hanno dato vita alla intestazione dei contratti di servizi di investimento per conto dei loro clienti dopo il riconoscimento concesso dalla Consob nella comunicazione interpretativa del 1998 e si sono rese protagoniste nella stagione degli scudi come sostituto di imposta risultando l'unico soggetto dell'ordinamento titolato a poter compiere il rimpatrio giuridico dei beni. Nell'ambito della riforma dell'intermediazione creditizia con il decreto legislativo n. 141 del 2010 si è prevista una vigilanza speciale a fini antiriciclaggio e le società fiduciarie controllate da gruppi bancari e quelle aventi la forma di spa con capitale superiore al doppio del minimo, all'età di settanta anni, si sono dovute iscrivere in una sezione separata dell'albo di cui all'art. 106 Tub, acquisendo a questi fini la vigilanza di Banca d'Italia senza però con questo ottenere una piena parificazione agli intermediari così detti di primo livello.
Le società fiduciarie hanno comunque dimostrato tutta la loro flessibilità e duttilità interpretando in modo pregnante il concetto di amministrazione per conto di terzi. Sono state percorse una serie di attività molto tecniche, spesso a servizio del private banking, con l'esecuzione di incarichi di escrow, di garanzia di patti di sindacato, di account aggregation fino, da ultimo, alla sperimentazione del contratto di affidamento fiduciaria sull'onda delle facoltà concesse dalla legge del Dopo di noi.
Oggi potremmo dire, con il dovuto rispetto che deve essere portato alle persone di una certa età, che le società fiduciarie sono una "vecchia signora" che, però, porta molto bene i suoi anni. Anche per questo si sente una forte esigenza di un "tagliando": un intervento legislativo di riforma che rifaccia il look e ridisegni questo intermediario proiettandolo nel terzo millennio. Una riforma che, riconoscendone appieno la funzione economico-sociale dell'agire per conto altrui, intervenga per un verso sui requisiti patrimoniali e prudenziali, sulla governance e sulla vigilanza, ma per l'altro sulla chiara definizione dell'ambito della riserva di attività e sulle facoltà operative concesse in ragione delle enforcement delle prescrizioni regolamentari.
E allora ... buon compleanno società fiduciarie! Da parte mia un augurio molto particolare, se penso che più di trenta anni fa siete state l'oggetto di studio nella mia tesi di laurea in giurisprudenza.
Le società fiduciarie hanno comunque dimostrato tutta la loro flessibilità e duttilità interpretando in modo pregnante il concetto di amministrazione per conto di terzi. Sono state percorse una serie di attività molto tecniche, spesso a servizio del private banking, con l'esecuzione di incarichi di escrow, di garanzia di patti di sindacato, di account aggregation fino, da ultimo, alla sperimentazione del contratto di affidamento fiduciaria sull'onda delle facoltà concesse dalla legge del Dopo di noi.
Oggi potremmo dire, con il dovuto rispetto che deve essere portato alle persone di una certa età, che le società fiduciarie sono una "vecchia signora" che, però, porta molto bene i suoi anni. Anche per questo si sente una forte esigenza di un "tagliando": un intervento legislativo di riforma che rifaccia il look e ridisegni questo intermediario proiettandolo nel terzo millennio. Una riforma che, riconoscendone appieno la funzione economico-sociale dell'agire per conto altrui, intervenga per un verso sui requisiti patrimoniali e prudenziali, sulla governance e sulla vigilanza, ma per l'altro sulla chiara definizione dell'ambito della riserva di attività e sulle facoltà operative concesse in ragione delle enforcement delle prescrizioni regolamentari.
E allora ... buon compleanno società fiduciarie! Da parte mia un augurio molto particolare, se penso che più di trenta anni fa siete state l'oggetto di studio nella mia tesi di laurea in giurisprudenza.