I regimi di tassazione dei redditi degli influencer

Alessandro Foti
Alessandro Foti
25.3.2020
Tempo di lettura: 3'
Dopo aver fornito spunti di riflessione in ambito contrattuale sull'attività svolta dagli influencer e aver analizzato il possibile inquadramento tributario, ecco un 3° articolo che si focalizza sui regimi di tassazione dei redditi
Quali sono i criteri di determinazione e i regimi di tassazione dei redditi di lavoro autonomo in capo all'influencer? Ecco il 3° articolo di una serie di tre che analizza più in dettaglio questi aspetti.
La determinazione dei redditi derivanti dall'attività di lavoro autonomo svolta dall'influencer può avvenire in via analitica (art. 54 Tuir) o, al ricorrere di talune condizioni in via forfetaria (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014). Al sussistere di certi requisiti, è inoltre accordato un regime di tassazione agevolata temporaneo per gli influencer che dall'estero trasferiscono la residenza in Italia (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015).

Regime analitico


In linea di principio, il regime analitico prevede la contrapposizione dei compensi percepiti, al netto dei contributi previdenziali, alle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività. Salvo alcune deroghe in favore del principio della competenza (come: canoni di leasing, quote di ammortamento beni strumentali), il reddito dell'influencer deve essere determinato in base al cosiddetto criterio di cassa. Tale principio implica, in linea generale, che la tassazione dei relativi compensi deve essere effettuata nel periodo di imposta in cui gli stessi sono effettivamente percepiti (o incassati) e la deduzione delle spese in quello in cui le medesime sono state effettivamente sostenute (o pagate).

Quanto alla tassazione, va precisato che i compensi corrisposti da sostituti di imposta (società, enti) all'influencer per l'attività di lavoro autonomo dovranno essere assoggettati alla ritenuta del 20% a titolo di acconto, dell'Irpef (dovuta dall'influencer) con obbligo di rivalsa (art. 25, co. 1 Dpr 600/1973). A tal fine, non si considerano compensi, quindi non concorrono a formare il reddito dell'influencer né andranno esposte in fattura, tutte le spese di viaggio, vitto, alloggio direttamente sostenute dal committente, se relative all'esecuzione di un incarico conferito (art. 54, co. 5, Tuir).

Quanto alla deducibilità (integrale/parziale) delle spese, inerenti, documentate e sostenute dall'influencer, troveranno applicazione le ordinarie regole previste dall'art. 54 Tuir (deducibilità integrale delle spese di viaggio e trasporto, deducibilità parziale delle spese di vitto e alloggio riaddebitate forfettariamente al committente).

Qualora territorialmente rilevante in Italia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'attività lavorativa prestata dall'influencer dovrà essere assoggettata a Iva.
Poiché, come assunto nei precedenti articoli, generalmente l'attività svolta dall'influencer difetta del requisito dell'autonoma organizzazione – valutabile in termini qualitativi e quantitativi – dovrebbe potersi escludere l'assoggettamento a Irap dei suoi compensi. Per converso, l'imposta potrebbe tornare applicabile, portando con sé il rischio di configurazione di attività d'impresa, ad esempio, nei casi in cui l'influencer, senza avvalersi di strutture esterne (come società di marketing influencer), disponga di beni strumentali ben al di sopra della media, per tali intendendosi quelli ordinariamente sufficienti a svolgere l'attività. Si pensi al caso del fashion Instagrammer che possiede una o più macchine fotografiche reflex, uno o più desktop/laptop di ultima generazione, che si avvale di un proprio studio di shooting fotografico e che magari ha collabora costantemente con un esperto in fotoritocchi.

Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono anche nel caso in cui l'influencer non eserciti in via abituale ma occasionalmente la sua attività ritraendone così redditi diversi derivati da obblighi di fare, non fare e permettere. Si pensi al caso in cui l'influencer percepisca unicamente proventi per la cessione in esclusiva di un'intervista o della propria immagine sui social. Anche in tal caso si avrà una tassazione al netto e per cassa dei proventi con assoggettamento degli stessi a ritenuta d'acconto del 20% da parte della società committente.

Regime forfettario


Il forfettario, salvo alcune eccezioni, è un regime naturale applicabile agli influencer che percepiscono compensi di ammontare non superiore a 65mila euro ragguagliati ad anno.

Con questo regime, il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei compensi percepiti un coefficiente di redditività variabile in base all'attività svolta e risultante dal codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata (L. n. 145/2018, all. n.2).
Determinato il reddito imponibile, all'influencer forfetario si applica un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap ovvero, a talune condizioni, del 5% per le nuove iniziative.

Il regime prevede, inoltre, talune semplificazioni ai fini delle imposte dirette sui redditi e dell'Iva. In particolare, nel comprato delle imposte sui redditi, vale la pena ricordare che l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili fiscalmente rilevanti, l'esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, non operatività delle ritenute alla fonte, a eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi a essi assimilati, non sono soggetti alla ritenuta d'acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti (previo rilascio di dichiarazione al sostituto d'imposta).
Nell'ambito delle esemplificazioni in materia di Iva meritano di essere menzionati gli esoneri dagli obblighi di addebitare l'imposta in fattura ai propri clienti (e quindi di liquidarla e versarla), di presentare la dichiarazione annuale, di registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti, di emettere fattura elettronica.

L'accesso al regime, per gli influencer che già svolgono un'attività di lavoro autonomo, non è subordinato ad alcuna comunicazione preventiva o successiva, mentre per coloro che iniziano un'attività di lavoro autonomo, e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l'applicazione del regime, vige l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12) pena l'applicazione di una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. La sussistenza dei requisiti per l'accesso al regime e l'assenza delle cause ostative è attestata in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
Gli influencer potenzialmente interessati dal regime forfetario possono disapplicarlo, o fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. L'opzione per il regime ordinario, con validità triennale, deve essere comunicata barrando l'apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata pena l'applicazione di una sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro.

Regime lavoratori impatriati


Si è anticipato, nel precedente articolo, che la residenza fiscale gioca un ruolo fondamentale ai fini dell'imposizione del reddito degli influencer che operano regolarmente in ambito internazionale. Per costoro essa ben può rappresentare un criterio dirimente per individuare quali e quanti dei loro redditi potrebbero essere assoggettati a tassazione in Italia (e/o altrove). D'altro canto, quando i collegamenti con uno Stato tendono a sfumarsi si accentua l'utilità – ad esempio nel caso di artisti e sportivi (esclusi i calciatori professionisti) – di stabilire la residenza fiscale in Paesi a bassa tassazione o con regimi fiscali di favore per i neo-residenti.
Sicchè per un influencer di fama internazionale, non dovrebbe essere particolarmente complesso scegliere il Paese in cui farsi tassare, ivi spostando il suo centro di interessi (e.g., economici, morali, sociali, familiari).
Potrebbe accadere, in altri termini, che l'influencer abbia trasferito la propria residenza fiscale fuori dall'Italia.
Ebbene, in questo caso l'influencer potrebbe beneficiare di un regime di tassazione agevolata temporaneo a condizione che siano rispettate le seguenti due condizioni: i) non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegni a risiedervi per almeno due anni; ii) l'attività lavorativa sia svolta prevalentemente nel territorio italiano. Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) purché, nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Per gli influencer che si trovano in tali condizioni, nel periodo d'imposta in cui la residenza viene trasferita in Italia e nei successivi 4, il reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell'ammontare ovvero al 10% se la residenza è fissata in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Ulteriori benefici spettano agli influencer con almeno un figlio minorenne (o a carico) e a quelli che acquistano almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento (o nei 12 mesi precedenti). Per costoro è prevista una estensione del regime di ulteriori 5 periodi d'imposta e un incremento del reddito detassato al 50% ovvero al 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

Gli influencer possono accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi o, presentando apposita richiesta scritta, in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d'acconto sui compensi percepiti. All'atto del pagamento del corrispettivo, il committente opererà la ritenuta del 20% sull'imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.
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Avvocato tributarista senior presso lo studio De Berti-Jacchia in Milano, si occupa della materia sia in ambito nazionale sia internazionale con particolare attenzione a Hnwi e multinazionali altamente digitalizzate, quali quelle operanti nei settori big data, Ai, cloud, cybersecurity, IoT, blockchain.

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