Banche svizzere, via libera ai servizi d’investimento in Italia

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Sono
passati 15 anni da quando l’ultima banca svizzera fu autorizzata a prestare
servizi d’investimento in Italia. Infatti, con l’entrata in vigore della MiFID
I, la Consob ritenne non più adeguato l’accordo allora in essere con l’autorità
di vigilanza svizzera (Finma). La conseguenza fu l’impossibilità per gli intermediari
svizzeri di accedere al mercato italiano del private banking, a nulla
rilevando la natura del cliente (retail o professionale).
La
recente sottoscrizione dell’accordo di cooperazione tra le autorità di
vigilanza italiane e la Finma rende nuovamente possibile l’accesso al mercato
italiano da parte degli intermediari svizzeri. L’esistenza di un tale accordo
è, infatti, una condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione a prestare servizi di investimento nel nostro paese.
Succursale vs libera prestazione di servizi
Approfondendo l’analisi, emerge che l’accordo firmato consente di accedere al mercato italiano secondo due modalità, ossia la libera prestazione di servizi e lo stabilimento di una succursale, in quanto realizza:
- la condizione prevista dal Tuf ai fini dell’autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali;
- la condizione prevista dal Tuf per stabilire una succursale in Italia.
Le banche e le imprese di investimento svizzere (essendo intermediari di paesi terzi) possono prestare servizi di investimento a clienti al dettaglio o professionali su richiesta soltanto mediante lo stabilimento di una succursale. È, quindi, esclusa la possibilità di rivolgersi a tale clientela in “libera prestazione di servizi”.
Quest’ultima modalità operativa è consentita soltanto per la prestazione servizi di investimento a favore di controparti qualificate o di clienti professionali di diritto, previa registrazione nell’apposito registro tenuto dall’Esma. L’avvenuta registrazione comporta la possibilità di operare su tutto il territorio dell’Unione, quindi anche in Italia. La registrazione è, però, una possibilità rimasta sulla carta: ad oggi nessuna iscrizione è mai avvenuta. Tuttavia, questa situazione non costituisce un ostacolo: è infatti previsto che in mancanza di ciò ciascuno Stato membro ha facoltà di consentire al soggetto non-UE di operare (solo) sul proprio territorio senza la necessità di stabilire una succursale.
Le norme italiane che regolano l’accesso al mercato
Il quadro normativo è completo, a seguito del recepimento della Direttiva IFD (2019/2034) del Regolamento IFR (2019/2033) e del conseguente aggiornamento delle disposizioni emanate da Consob e da Banca d’Italia.
Più in dettaglio, per le banche la normativa è contenuta nella Circolare 285 della Banca d’Italia, che definisce i procedimenti amministrativi necessari, tra cui, appunto, l’autorizzazione all'insediamento della prima succursale. Anche il Regolamento in materia di vigilanza sulle Sim contiene le disposizioni che regolano l’accesso al mercato italiano per le imprese di investimento di paesi terzi; è stato modificato alla fine del 2022 ed è in vigore dall’inizio di quest’anno.
Le deleghe di gestione
L’accordo di cooperazione apre la strada anche ad un’altra modalità operativa, ossia la gestione di portafogli in delega. Dunque, un soggetto italiano, che presta il servizio di gestione alla propria clientela, può delegare la gestione ad una banca svizzera, avvalendosi così delle competenze tecniche del gestore svizzero; quest’ultimo potrebbe svolgere la propria attività senza la necessità di aprire una succursale.
La gestione in delega non è limitata ai portafogli dei clienti privati, ma può avere ad oggetto anche le risorse dei fondi pensione italiani.
I servizi bancari
Un discorso a parte va fatto, invece, con riguardo ai servizi bancari, poiché Banca d’Italia ha sempre ritenuto idoneo l’accordo con la Finma; tant’è che alcune banche elvetiche sono autorizzate a prestare i (soli) servizi bancari a clientela italiana in regime di libera prestazione di servizi. Dunque, in questo ambito l’accordo non innova lo scenario competitivo. Le regole per la prestazione transfrontaliera dei servizi bancari potrebbero modificarsi nel prossimo futuro, in considerazione dell’intenzione di limitare la prestazione di tali servizi in “libera prestazione” soltanto nei confronti di investitori professionali, come indicato nella bozza di nuova Direttiva sui requisiti di capitale per banche (c.d. “CRD VI”).
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